Agevolazioni fiscali per i disabili: la guida aggiornata a marzo 2013
Agevolazioni fiscali per i disabili, la versione aggiornata della guida
Tutto quello che occorre sapere per non perdere i benefici che la normativa riconosce quando si acquistano mezzi di ausilio o si sostengono spese per l’assistenza
Tra le principali novità segnalate dalla guida: l’aumento delle detrazioni Irpef riconosciute ai contribuenti con figli a carico, l’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% per l’acquisto di veicoli in leasing, l’esenzione dalla tassa annuale sulle imbarcazioni dei disabili con determinate patologie, le semplificazioni introdotte dal decreto legge n. 5/2012 riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità.
Nuove detrazioni Irpef
La legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) ha elevato l’importo delle detrazioni di base spettanti per i figli a carico. Dal 1° gennaio di quest’anno, per ogni figlio portatore di handicap si ha diritto alle seguenti detrazioni:
- 1.620 euro, se il figlio ha un’età inferiore a tre anni (fino al 2012 la detrazione era pari a 1.120 euro)
- 1.350 euro, se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni (era 1.020 euro, fino al periodo d’imposta 2012).
La guida spiega, inoltre, come ripartire la detrazione tra i genitori e indica il procedimento da seguire – con la formula per il calcolo – per determinare la detrazione Irpef effettiva.
Le agevolazioni per il settore auto
Ampio spazio della pubblicazione è dedicata alle agevolazioni previste per i mezzi di locomozione utilizzati, in via esclusiva o prevalente, dal portatore di handicap (autovetture, motoveicoli, motocarrozzette e altri veicoli): la detrazione per l’acquisto e la riparazione del mezzo, l’Iva ridotta al 4%, l’esenzione dal bollo auto e dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
In questo settore la principale novità è forse rappresentata dalla possibilità per la persona disabile di usufruire dell’aliquota Iva agevolata anche quando l’acquisto del veicolo avviene attraverso un contratto di leasing. Su questo argomento l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni, indicando le istruzioni che società di leasing e acquirenti devono osservare per l’applicazione dell’aliquota ridotta al 4% (risoluzione 66/E del 20 giugno 2012).
In particolare, è stato affermato che il beneficio può essere richiesto solo nell’ipotesi in cui il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”, che contenga, quindi, una particolare clausola contrattuale che preveda, a fine locazione, il trasferimento della proprietà del veicolo locato al soggetto utilizzatore.
Solo in questo caso la società di leasing è autorizzata ad applicare l’aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto del veicolo sia sui canoni di locazione finanziaria.
Gli altri benefici fiscali
Nel terzo capitolo della pubblicazione sono spiegate, in dettaglio, le regole, le modalità da seguire e la documentazione necessaria per richiedere le altre agevolazioni. Tra queste:
- la detrazione Irpef per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana
- la detrazione del 36% (del 50% fino al 30 giugno 2013) per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche
- le agevolazioni per il sostenimento delle spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio (sussidi tecnici e informatici, cane guida per i non vedenti, servizi di interpretariato per i sordi).